Il DPCM del 23 Settembre 2021 stabilisce che “a decorrere dal 15 Ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 è quella svolta in presenza”.
A tal riguardo si sottolinea che simile previsione non esclude di fatto la possibilità, verificate l’efficacia e l’efficienza, di poter svolgere le attività lavorative anche in modalità agile, ma soltanto che dette modalità non sono più considerate metodo ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa.
Si Pone l’attenzione sul fatto che per i lavoratori fragili, immunodepressi, conviventi con persone fragili o immunodepressi, fino al termine dello stato di emergenza, sono in essere le previsioni dell’art. 39 del D.L 18/2020 relativamente al diritto di svolgere la propria attività in modalità agile.
Si Evidenzia inoltre che i protocolli sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali in tema di
“ SALUTE E SICUREZZA” sono di fatto attivi e dunque si rappresenta che per ogni disposizione con oggetto “organizzazione del lavoro” che abbia riflessi anche sulla sicurezza, la stessa dovrà essere oggetto di informazione preventiva e conseguentemente di confronto sindacale.
Ad ogni buon conto, non appena saranno disponibili le “istruzioni” da parte della Funzione Pubblica su materia di rientro graduale in presenza questa O.S chiede che le Amministrazioni in Indirizzo, prima di procedere in maniera unilaterale, convochino le OO.SS allo scopo di concordare le misure organizzative, volte a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.
Si porgono i più cordiali Saluti.
Il Segretario
Dario Capozzi Orsini