Al Dott. Angelo Domenico Colasanto
Direttore Generale ASL BA
B A R I
OGGETTO: Proposta di attribuzione compensi a componenti di commissioni varie – diffida dall’eseguire.
Siamo appena venuti a conoscenza della Sua nota prot. n. 76218 del 26 aprile 2013 con la quale intende proporre l’attribuzione di specifici compensi in favore di dirigenti e dipendenti che svolgono attività, quali componenti, all’interno di ben individuate commissioni.
Con la stessa nota si specifica che saranno compensate solo quelle attività non rientranti nei compiti di istituto, da svolgersi fuori dell’orario di servizio (forse, di lavoro??).
Inoltre, si procede a predeterminare la quota economica oraria, il numero delle sedute, il numero massimo di ore di lavoro per ciascuna seduta .
Infine, si stabilisce che l’erogazione dei “ compensi” è subordinata alla valutazione finale individuale; al prelievo delle somme necessarie dai rispettivi fondi di Risultato e Produttività ed alla sottoscrizione di una autocertificazione con la quale ciascun interessato dichiara di aver partecipato a n. X sedute presso la Commissione Y.
Siamo all’inverosimile, egregio direttore generale!
Oltre al mancato rispetto di quanto legislativamente normato e di quanto contrattualmente disciplinato in materia di assegnazione di incarichi ed attività, con relativi compensi ove legittimi, la nota riesce a far convivere concetti fra di loro contrapposti.
E’ illegittimo assegnare e compensare attività che non rientrano tra i compiti di istituto. Diversamente ritenendo, ci troveremmo di fronte a dirigenti/dipendenti che in forma abusiva svolgono attività estranee agli adempimenti istituzionali assegnati all’Ente. Né può valere, a scusante, il fatto che dette estranee attività siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
I Contratti Nazionali, infatti, individuano con precisione quali sono le attività istituzionali che devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro per le quali si ha titolo a percepire i relativi compensi da prelevare dai Fondi! E non altre!
E’ illegittimo attribuire compensi a Dirigenti per attività che per obbligo di legge devono essere da essi svolti. Diversamente si realizzerebbe il mancato rispetto del principio della omnicomprensività
legislativamente sancito. Proprio per superare, infatti, questo ostacolo è stato necessario ricorrere a specifiche norme legislative e contrattuali che permettessero di percepire compensi rivenienti da attività presso Uffici Legali ( compensi ai legali ), presso Uffici Tecnici (compensi legge Merloni).
Ferma rimanendo la illegittimità dell’intero impianto della Proposta, come è possibile stabilire a priori il diritto a percepire un compenso già quantificato nella sua entità massima (prezzo, ore, numero max di sedute) e poi subordinarlo alla valutazione finale del dirigente superiore( o di altro competente organismo), che viene espressa per l’attivazione di uno specifico ed inconfondibile istituto contrattuale (Retribuzione di risultato, Produttività)?
Ed è legittimo attribuire compensi ad un dipendente pubblico sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà?
Non che le risposte ci interessino, ma non siamo riusciti ad evitare le domande!
Tanto premesso,
DIFFIDIAMO
la S.V. dal dare esecuzione ai contenuti della Proposta in questione e, men che meno, dall’assegnare ad essi caratteristiche di linee-guida, come definite in chiusura della Nota.
Indebiti utilizzi delle risorse dei Fondi Contrattuali saranno posti all’attenzione delle Autorità competenti.
Distinti saluti.
Area della Dirigenza Medica Area della Dirigenza SPTA Area del Comparto
Antonio Mazzarella Nicola Carbonara Gianni Labate